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L’esonero contributivo non si estende ai premi Inai

Pubblicato il 22 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Inps, con la circolare 105/2020 ha fornito i primi indirizzi in materia di esonero contributivo, alternativo al ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al D.L.104/2020. L’Inps ha chiarito che, ai fini della verifica del presupposto che legittima il riconoscimento dell’agevolazione (accesso agli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020), occorre fare riferimento alle singole matricole Inps (ogni azienda può averne più di una). Invece l’esonero contributivo alternativo rispetto al ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, previsti dall’articolo 1, D.L. 104/2020, riguarda le singole unità produttive. Ne consegue che le due misure, esonero e ammortizzatori, possono convivere con riferimento alla medesima azienda. Riguardo alle contribuzioni oggetto dell’esonero, l’Inps ricorda che non tutte sono sgravabili e, a tal fine, richiama le precedenti istruzioni fornite in materia. In pratica, se un datore di lavoro ha un teorico credito di 10.000 euro da recuperare sotto forma di esonero, dovrà fruirne, al massimo nelle 4 mensilità che vanno da settembre a dicembre 2020, con riferimento a tutti i dipendenti inclusi nella matricola aziendale tenendo conto che, nei singoli mesi di applicazione dell’incentivo, quando determina la contribuzione dovuta (senza la quota del lavoratore), dovrà escludere dal calcolo dello sgravio, oltre ai premi e ai contributi dovuti all’Inail, quelle voci che non sono oggetto di esonero (per esempio contributo 0,30% per la formazione integrativo Naspi; contributo eventualmente dovuto al Fondo di tesoreria Inps e/o ai fondi di solidarietà; le eventuali contribuzioni di solidarietà).

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