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Conciliazioni, certificazioni e audizioni dell’Inl si svolgeranno da remoto

Pubblicato il 23 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 120/2020 di conversione del decreto semplificazioni, il cui nuovo articolo 12-bis reca misure di semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agenzia ispettiva ha adottato il decreto direttoriale 56 del 22 settembre 2020 , con il quale dare attuazione proprio ad alcune di queste misure.
Più in particolare i primi due commi dell’articolo 12-bis hanno previsto una serie di rilevanti modifiche normative volte a snellire alcune delle attività amministrative di competenza dell'Inl che prendono spunto anche dall'esperienza maturata in questi mesi di misure emergenziali, volte a fronteggiare la diffusione da Covid-19.
Nello specifico, il comma 2 prevede che le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del Dlgs 151/2001, all'articolo 35, comma 4, del Dlgs 198/2006, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.
Proprio in ragione di tale ultima disposizione e, come detto, per darne compiuta attuazione, il decreto direttoriale 56/2020 individua ulteriori procedure amministrative o conciliative che possono essere effettuate a distanza.
Si tratta dell'attività conciliativa ai sensi dell'articolo 410 del Codice di procedura civile e degli articoli 11 e 12 del Dlgs 124/2004, ossia delle conciliazioni monocratiche. Adempimenti questi per i quali lo stesso Inl aveva ammesso la possibilità di essere svolte da remoto nel periodo del lockdown.
A queste si aggiungono le audizioni ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/1981, ossia quelle che vengono svolte a seguito di verbalizzazioni sanzionatorie da parte del personale ispettivo, nonché l'attività certificativa ai sensi degli articoli 75 e seguenti del Dlgs 276/2003.
Non manca, poi, la procedura istruttoria, relativa al rinnovo dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs 81/2015. Ci si riferisce alla possibilità di stipulare un nuovo contratto a tempo determinato per ulteriori 12 mesi, in deroga ai limiti di durata massimo di 24 mesi, fissato dalla legge, ovvero al limite più ampio previsto dalla contrattazione collettiva.
Infine, da segnalare anche la possibilità di svolgere da remoto tutte quelle audizioni nell'ambito dell'attività di vigilanza nel corso delle quali vengono raccolti elementi probatori finalizzati alla contestazione delle sanzioni amministrative, con conseguente esclusione, quindi, degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale. Una successiva circolare indicherà le modalità con cui svolgere queste attività da remoto.

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