L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 16 settembre , ha fornito indicazioni sulla disposizione del decreto agosto che consente di prorogare o rinnovare contratti a termine senza causale, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi. Tuttavia le casistiche che si stanno verificando “sul campo” fanno emergere ulteriori interrogativi, che meritano di essere portati in evidenza.
Il primo attiene alla nuova possibilità di proroga acausale. L’Inl ha chiarito che la nuova proroga può essere utilizzata anche qualora il rapporto sia già stato prorogato in forza della disposizione precedente (articolo 93 del Dl 34/2020), sostituita appunto dal decreto agosto. Ma cosa accade se il contratto in essere consente ancora, sulla base delle norme generali, una o più proroghe acausali? Una volta effettuate queste ultime, sarà ancora possibile (entro il 31 dicembre 2020 e nel limite massimo dei 24 mesi) utilizzare la proroga “speciale” del decreto agosto?
Facciamo un esempio. Un primo contratto a termine (acausale) della durata di sei mesi è in scadenza al 30 settembre; sulla base della disciplina generale, può essere prorogato entro i 12 mesi, per non più di quattro volte. Se il datore sceglie di utilizzare la generale facoltà di proroga e arriva così, poniamo, al 15 dicembre 2020, potrà poi ancora far ricorso alla proroga “speciale” di 12 mesi arrivando al 15 dicembre 2021?
La logica, la ratio della normativa e le stesse considerazioni espresse dall’Inl fanno propendere per la risposta positiva. La “speciale” proroga del decreto agosto è una carta che si può giocare una sola volta in un periodo di tempo predeterminato, ma non può che essere aggiuntiva alle normali facoltà riconosciute in via generale dalla normativa.
Una seconda questione riguarda la data limite del 31 dicembre 2020 entro cui esercitare la facoltà di proroga o rinnovo. L’Inl ha affermato (giustamente) che tale termine va riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo e che la durata del rapporto potrà protrarsi nel 2021, fermo restando il limite di massimo 24 mesi. Il dubbio riguarda la possibilità di stipulare (anticipatamente) entro il 31 dicembre un atto di proroga o rinnovo di un contratto con scadenza successiva a tale data. Il riferimento alla formalizzazione dell’accordo contenuto nella nota Inl (coerente con la lettera della norma) farebbe pensare di sì.
Tuttavia non si può non ricordare che una simile questione si era posta nel 2018 con il decreto dignità, quando una norma transitoria consentiva di prorogare, secondo le precedenti regole, i contratti sino a una certa data. Ebbene, con riferimento a tale norma, una sentenza del Tribunale di Milano (la 797 del 22 giugno 2020) ha ritenuto che, per valutare se una determinata proroga ricadesse o meno nel periodo transitorio, si dovesse avere riguardo non alla data della stipula, ma al momento della produzione degli effetti della stipulazione stessa, cioè alla data di originaria scadenza del contratto, nella quale la proroga appunto avrebbe prodotto il suo effetto.
Se questo principio si consolidasse, e fosse ritenuto applicabile anche al caso odierno, sarebbe fortemente a rischio la possibilità di proroga anticipata di un contratto in scadenza dopo il 31 dicembre. Sul punto quindi, in attesa di ulteriori chiarimenti, è opportuna la massima prudenza.