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Beni venduti o trasferiti all’estero: l’iperammortamento è da restituire

Pubblicato il 28 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Gestione attenta dei beni acquistati con l’agevolazione c.d. iperammortamento: la cessione del bene o anche solo il suo trasferimento oltreconfine potrebbero portate a dover restituire il bonus di cui si è già fruito. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, D.L. 87/2018, «se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento». La disposizione non si applica mai in caso di superammortamento. Nonostante intervenga la cessione a terzi del bene (anche in Italia: circolare 8/E/2019) si può evitare di subire la restituzione in tutti i casi in cui l’impresa abbia effettuato un investimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...