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Beni venduti o trasferiti all’estero: l’iperammortamento è da restituire

Pubblicato il 28 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Gestione attenta dei beni acquistati con l’agevolazione c.d. iperammortamento: la cessione del bene o anche solo il suo trasferimento oltreconfine potrebbero portate a dover restituire il bonus di cui si è già fruito. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, D.L. 87/2018, «se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento». La disposizione non si applica mai in caso di superammortamento. Nonostante intervenga la cessione a terzi del bene (anche in Italia: circolare 8/E/2019) si può evitare di subire la restituzione in tutti i casi in cui l’impresa abbia effettuato un investimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 marzo 2026
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).

Scadenza del 31 marzo 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte...

Scadenza del 31 marzo 2026
Enti non commerciali variazione dati mod. eas

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2025, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati,...

Scadenza del 31 marzo 2026
Bonus pubblicità 2026

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / ...