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Beni venduti o trasferiti all’estero: l’iperammortamento è da restituire

Pubblicato il 28 settembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Gestione attenta dei beni acquistati con l’agevolazione c.d. iperammortamento: la cessione del bene o anche solo il suo trasferimento oltreconfine potrebbero portate a dover restituire il bonus di cui si è già fruito. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, D.L. 87/2018, «se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento». La disposizione non si applica mai in caso di superammortamento. Nonostante intervenga la cessione a terzi del bene (anche in Italia: circolare 8/E/2019) si può evitare di subire la restituzione in tutti i casi in cui l’impresa abbia effettuato un investimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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