La Cassazione (sentenza 19415/2020) ha escluso che il lavoratore possa chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, in caso di distacco che abbia comportato, da un lato, il mutamento di mansioni senza il preventivo consenso del dipendente e, dall'altro, il trasferimento a una sede sita a più di 50 km in assenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto che l'interesse del distaccante possa consistere anche solo nell'incremento della polivalenza professionale individuale del lavoratore, in un contesto di crisi aziendale temporanea e nell'attesa della ripresa produttiva (opzione di indubbio interesse specialmente in un periodo come quello attuale).
Nel caso specifico, il lavoratore era stato distaccato per circa tre mesi presso l'utilizzatore ubicato a oltre 50 km, ove aveva svolto mansioni differenti rispetto a quelle originariamente eseguite presso il distaccante. Il distacco era finalizzato a non disperdere il patrimonio professionale del dipendente e, anzi, ad accrescerlo in un contesto di temporanea crisi aziendale che aveva costretto il distaccante a fare ricorso agli ammortizzatori sociali. Tale interesse è stato ritenuto legittimo dalla Suprema corte, la quale ha chiarito che l'interesse al distacco può essere anche di natura non economica in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l'importante è che non si risolva in una mera somministrazione di manodopera.
Inoltre, sulla base di una interpretazione letterale della normativa, nonché del principio di tassatività e tipicità della sanzione amministrativa, la Corte ha escluso l'azionabilità della tutela costitutiva in caso distacco disposto in violazione dell'articolo 30, comma 3, del Dlgs 276/2003 (ovvero nell'ipotesi di distacco comportante il mutamento di mansioni senza preventivo consenso del lavoratore o il trasferimento a oltre 50 km in assenza delle comprovate ragioni).
In particolare, sotto il profilo dell'ermeneutica letterale, la Cassazione ha evidenziato che la possibilità di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore è testualmente prevista solo per il caso dell'articolo 30, comma 1, (assenza dell'interesse del distaccante e/o della temporaneità del distacco).
In secondo luogo, la Corte ha osservato che, in base all'articolo 18, comma 5-bis, del Dlgs 276/2003, la sanzione amministrativa (50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione) è applicabile solo nell'ipotesi di distacco privo dei requisiti del comma 1, sì che, in virtù del citato principio di tassatività e tipicità, la sanzione amministrativa non è applicabile nell'ipotesi del comma 3.
La Corte ha, infine, ritenuto ragionevole e bilanciata tale interpretazione, osservando che la diversità fra le ipotesi della mancanza dei requisiti strutturali dell'istituto (interesse del distaccante e temporaneità del distacco) e della violazione delle disposizioni concernenti le modalità operative del distacco, giustifica un differente regime di tutela: solo nel primo caso sarà azionabile la tutela costituiva e si sarà esposti alla sanzione amministrativa, nella seconda ipotesi deve, invece, ritenersi applicabile solo la tutela civilistica di tipo risarcitorio.