L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 431/2020, ha affermato che l’obbligo di tracciabilità delle spese (come ad esempio quelle per visite mediche private, per la scuola o l’Università dei figli o quelle per le loro attività sportive) ai fini della detraibilità Irpef non introduce vincoli ulteriori, pertanto l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, indipendentemente dal familiare che materialmente esegue il pagamento. È inoltre consentito sostituire la prova cartacea del pagamento tracciato con apposita annotazione sull’originale del documento di spesa rilasciato del percipiente, a patto che l’annotazione avvenga a cura di quest'ultimo.