Se il piano welfare è collegato a performance individuali non scatta l’esenzione fiscale dei benefit e questo perché, secondo l’agenzia delle Entrate, la valutazione individuale fa presumere la finalità retributiva dell’erogazione. Questo è quanto emerge dalla risoluzione 55/2020, che incide sulla predisposizione dei piani welfare aziendali varati in base alla lettera f) e seguenti dell’articolo 51 del Tuir.
L’Agenzia, con la circolare 28/2016, aveva aperto alla possibilità di avvalersi di piani di welfare legati alla premialità, ancorché offerti alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. A seguire, con l’interpello 904-791/2017, la direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia (mai smentita dalla direzione generale) ha esaminato un caso presentato da una società che prevedeva il riconoscimento di un basket di servizi legato a obiettivi individuali e aziendali.
L’Agenzia ha risposto affermando che la struttura del piano welfare, che subordina l’accesso ai vari servizi, presenti su una piattaforma, al raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale e individuale non contrasta con la finalità delle norme agevolative di riferimento, purché non sia diretta ad agevolare soltanto alcuni e ben individuati lavoratori.
Questa posizione, d’altronde, sembra totalmente coerente con la lettera f) del Tuir, la quale consente la non concorrenza alla formazione del reddito nell’ipotesi dell’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100.
Anzi, la norma subordina l’esenzione fiscale al verificarsi esclusivamente di tre condizioni:
- l’utilizzo delle opere e dei servizi messi a disposizione e non il loro rimborso (salvo i casi espressamente previsti);
- le finalità dei servizi devono essere quelle previste dall’articolo 100;
- le opere e i servizi devono essere riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o «in conformità» a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale e offerti alla generalità o a categorie di dipendenti.
La direzione regionale Lombardia, dunque, non ha rinvenuto alcuna finalità elusiva nel prevedere nei relativi regolamenti o accordi il riconoscimento di queste opere o servizi condizionato a performance individuali e/o aziendali applicabili all’intera categoria di lavoratori interessata.
Nella risoluzione 55/2020, l’Agenzia, richiamando apparentemente gli orientamenti già espressi, in realtà sembra cambiare l’indirizzo interpretativo, a distanza di tre anni, sugli obiettivi che possono essere previsti nel piano welfare agevolato fiscalmente, affermando alcuni principi:
- il piano che incentiva la performance individuale risponde sempre a finalità retributive e quindi non dà accesso all’esenzione fiscale;
- il regime di esenzione fiscale è consentito se l’erogazione di beni e servizi è legata a performance aziendali;
- i benefit possono essere erogati graduando l’entità in base alla retribuzione annua lorda, ma l’esenzione sarebbe incompatibile con una ripartizione effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori.
Secondo l’Agenzia, il diritto all’esenzione fiscale non viene meno a fronte dell’erogazione di beni e servizi a titolo premiale, cioè per gratificare i dipendenti del raggiungimento di un obiettivo, anche graduando il benefit in una prospettiva di di fidelizzazione. Ciò che non è ammesso è legare l’erogazione alla valutazione dell’attività del dipendente sia singolarmente considerato che in gruppo, cioè in funzione compensativa della prestazione.
In verità, se da un lato l’Agenzia ammette il regime fiscale agevolato per i piani legati all’incremento del fatturato e alla gratificazione del personale, proprio tenendo conto dell’aspetto di fidelizzazione non si comprende perché dall’altro lato debba escludere la graduazione della misura di beni e servizi in funzione dei giorni di presenza di ciascun lavoratore, quando ciò non assuma finalità retributiva. Infatti la presenza o l’assenza non dovrebbe incidere sulla valutazione della prestazione lavorativa.