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Fringe benefit utilizzabili come premio individuale

Pubblicato il 21 ottobre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Dopo le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 55/2020, si riducono le possibilità di erogare somme, esentasse, a titolo di premio individuale ai dipendenti. Ma c’è una soluzione che consente di riconoscere fino a 516,46 euro in beni o servizi, almeno per quest’anno.
Secondo l’interpretazione fornita nel 2017 dalla direzione regionale della Lombardia (interpello 904-791/2017), prestazioni quali abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, alle palestre, ai cicli di terapie mediche, ai corsi di lingua, informatica, musica, ma anche i libri di testo, le tasse universitarie, le gite e le rette scolastiche, il servizio di baby sitting e l’assistenza ai familiari anziani (articolo 51, comma 2, lettere d-bis, f, f-bis, f-ter, f-quater, del Tuir) avrebbero potuto essere utilizzati per premiare su base individuale. O meglio, la non imponibilità del premio che comunque era rivolto a tutti i dipendenti, era assicurata anche nel caso in cui questo fosse stato graduato, ossia erogato, in proporzione al risultato raggiunto con riferimento all’obiettivo individuale.
Con la risoluzione 55/2020, invece, l’interpretazione delle Entrate si è fatta più stringente e l’esenzione per questi flexible benefit non è applicabile se il premio è ripartito tra i dipendenti sulla valutazione dell’attività lavorativa svolta, sia a livello individuale che di gruppo, come ad esempio in base alle presenze dei lavoratori in azienda.
Diversa, però, è la situazione dei fringe benefit, quali i buoni carburanti, i buoni spesa, il cesto natalizio e così via, che, a qualunque titolo siano percepiti, sono soggetti alla disciplina dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Di norma tali beni e servizi concorrono alla formazione del reddito. Sono però esclusi dalla tassazione se il loro valore complessivo non è superiore a 258,23 euro, elevato a 516,46 euro per il solo 2020.
Come confermato nelle circolari 326/1997 e 59/2008, si tratta di una previsione di carattere generale che è valida anche nei confronti del singolo dipendente. Pertanto, i premi con obiettivi individuali sono fiscalmente imponibili, ma se erogati in natura beneficiano dell’esclusione dal reddito nei limiti di 516,46 euro. Con la particolarità, però, che se tale soglia di esenzione viene superata, l’insieme dei beni e servizi viene tassato per intero. Peraltro, nel computo del plafond non si considerano i buoni pasto, ma vanno inclusi i beni e servizi indicati dal comma 4 dell’articolo 51 (auto in uso promiscuo, abitazione eccetera) da determinarsi secondo i criteri convenzionali ivi indicati.
Tuttavia si osserva che, in linea teorica, anche i premi individuali in flexible benefit dovrebbero poter essere soggetti alla disciplina dell’articolo 51, comma 3, proprio perché concessi ad personam. Infatti, se i relativi servizi non sono utilizzabili dalla generalità o categorie di lavoratori, ma sono «a disposizione solo di taluni lavoratori dipendenti essi costituiscono fringe benefit» (paragrafo 2.2.6, circolare 326/1997) e pertanto dovrebbero essere esenti fino a 516,46 euro. Si rimane comunque in attesa di chiarimenti ufficiali.

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