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Esonero dal preavviso per il lavoratore padre che si dimette nel periodo protetto

Pubblicato il 27 ottobre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il lavoratore padre che rassegna le dimissioni durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001, non è tenuto al preavviso indipendentemente dall'aver fruito o meno del congedo di paternità. Tuttavia, il lavoratore in questione potrà beneficiare della relativa indennità sostitutiva unicamente nel caso in cui abbia utilizzato detto congedo.
Questo il chiarimento pervenuto dall'Ispettorato Nazionale del lavoro con la nota protocollo n. 896 del 26 ottobre 2020.
Come noto, l'articolo 55, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 12, comma 1 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 80/2015, stabilisce che "in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità".
La lettura del disposto normativo ha generato dubbi in fase applicativa. Ovvero, cosa accade se il lavoratore padre che non ha fruito del congedo di paternità si dimette nel periodo protetto senza fornire alcun preavviso al datore di lavoro? Per rispondere al quesito l'INL, acquisito il parere dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro (nota prot. 10682 del 22 ottobre 2020), richiama la sentenza del Tribunale di Monza n. 107 del 18 febbraio 2020, con cui è stata proprio affrontata la fattispecie relativa alle dimissioni di un padre lavoratore rassegnate pochi giorni dopo la nascita della figlia, senza rispettare il termine di preavviso previsto dal CCNL. Il giudice di primo grado ha riconosciuto al genitore il diritto a dimettersi senza preavviso in ragione di un'interpretazione dei predetti commi 1 e 2 dell'art. 55, in una logica favorevole alla tutela della paternità, in quanto il comma 2, che individua la fruizione del congedo di paternità quale condizione per poter estendere al lavoratore padre le tutele riservate alla madre, "non si riferisce alla disposizione che prevede (…) l'esonero dal preavviso del lavoratore e della lavoratrice che si dimettano nel corso del primo anno di vita del bambino", bensì concerne unicamente l'indennità sostitutiva del preavviso.
Ciò detto, occorre sottolineare come non sia comunque irrilevante se il lavoratore padre abbia o meno fruito del congedo di paternità, dal momento che, come affermato nella sentenza del tribunale di Monza, il mancato godimento dell'astensione obbligatoria dal lavoro preclude il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. In altre parole, il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all'esonero dal preavviso.
Infine, l'Ispettorato, come già precisato con la nota n. 749 del 25 settembre scorso in tema di convalida delle dimissioni del lavoratore padre, evidenzia che anche per quanto riguarda l'esonero dal preavviso rileva la circostanza che il datore di lavoro sia portato a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Il datore di lavoro, chiarisce l'INL, potrà essere informato della condizione di paternità del lavoratore anche all'atto della presentazione delle dimissioni stesse, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.

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