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Quarantena come malattia se è indicato il provvedimento dell’autorità sanitaria

Pubblicato il 28 ottobre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la disciplina introdotta dal Dl 18/2020 ( decreto cura Italia), il legislatore ha previsto una serie di tutele previdenziali per i lavoratori, a fronte all'emergenza provocata da Covid-19 che, tuttavia, non sempre si basano su meccanismi applicativi di agevole attuazione.
È il caso dell'articolo 26, relativo a «misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato», e stabilisce la protezione sociale sia per quei lavoratori dipendenti posti in «quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva» (comma 1), sia per quelli che si trovano in una condizione di fragilità come, ad esempio, quella di disabilità con connotazione di gravità (comma 2).
Durante questi mesi sono state registrare, tuttavia, diverse difficoltà operative e l'Inps con messaggio 3871 del 23 ottobre, ha fornito una serie di nuovi chiarimenti e istruzioni operative relative alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all'importo anticipato per conto dell'istituto.
Per quanto riguarda la prima fattispecie, regolata dal comma 1 dell’articolo 26, l'Inps riprendendo anche il suo messaggio 2584/2020, ha tenuto a sottolineare nuovamente che tale norma prevede l'equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
Tale tutela, però, è accordata a fronte di un procedimento di natura sanitaria, con l'obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione; la criticità nasce dal fatto che il comma 3 dell’articolo 26, stabilisce espressamente che il medico curante nel redigere il certificato di malattia deve indicare anche gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del Dl 23/2020, numero 6.
Su tale punto, quindi, l'istituto previdenziale ha precisato che, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l'operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all'Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o Pec); si tratta, quindi, di un'indicazione molto significativa.
Per quanto, invece, riguarda i lavoratori fragili, ossia coloro che sono in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita, l'Inps ricorda ancora che in tali fattispecie, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera; per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps, si applica la decurtazione ai 2/5 della normale indennità in assenza di familiari a carico.
Da rilevare, inoltre, che nel provvedimento sono state fornite indicazioni operative per quanto riguarda le denunce contributive. Per la corretta gestione delle predette casistiche e di malattia conclamata da Covid-19 (articolo 26, comma 6, del Dl 18/2020) nel flusso uniemens sono stati previsti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato (MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena; MV7: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con Terapie; MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da Covid-19).
Inoltre, i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di "quarantena" – nella misura massima dell'importo equivalente a quello dell'indennità di malattia o di degenza ospedaliera – laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall’articolo 26. Da rilevare, infine, che nel messaggio viene ulteriormente precisato che, sul piano procedurale, la malattia conclamata da Covid-19 è gestita come ogni altro evento di malattia comune e ulteriori istruzioni sono state diramate, tra l'altro, per i datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia.

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