La CTR Campania, con la sentenza n. 3401/III/2020, ha stabilità che non si applica la disciplina delle società di comodo se vi è la prova dell’oggettiva impossibilità di conseguire ricavi. La normativa in materia introduce una presunzione superabile con la prova contraria, spettando al contribuente dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e specifiche, indipendenti dalla sua volontà, che hanno reso impossibile il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.