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Premio presenza Covid anche per i giorni di attività sindacale

Pubblicato il 04 novembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il premio di 100 euro spetta ai dipendenti anche per i giorni di marzo 2020 in cui sono stati impegnati in attività sindacale purchè in presenza nel luogo di lavoro.
Tale situazione si configura sia nel caso di convocazione da parte del datore di lavoro dei propri dipendenti in distacco o in permesso sindacale, sia nel caso di attività svolta presso la sede sindacale o in altri luoghi, ma a condizione che il sostituto d'imposta abbia acquisito documentazione finalizzata all'attestazione della presenza in tale modalità e funzione. In questo secondo caso il riconoscimento del premio avviene sotto la responsabilità dell'erogante.
L'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 519/2020 applica al caso specifico dell'istanza i principi che avevano caratterizzato la prassi (circolari 8/2020 e 11/2020, nonchè risoluzione 18/2020), concernente il riconoscimento automatico del premio previsto dall'articolo 63 del Dl 18/2020 (cura Italia). Il ristoro spetta ai dipendenti, titolari di redditi di lavoro dipendente non superiori a 40mila euro, che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività nel luogo di lavoro, ricomprendendo in tale contesto anche la prestazione in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie del soggetto datore di lavoro, purché non all'estero.
Il premio deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro nella sede a marzo rispetto al numero totale delle giornate lavorabili nel medesimo mese in base al contratto collettivo o individuale se stipulato in deroga allo stesso. Ciò per il datore di lavoro comporta la selezione delle giornate di assenza per congedi ordinari, straordinari e parentali, per permessi anche non retribuiti, per aspettative, riposi compensativi, nonché per permessi studio da escludere per la determinazione del bonus al pari dell'attività lavorativa non in presenza (telelavoro o smart working).
I periodi distacco per motivi sindacali e i permessi sindacali (articoli 31 e 32 del Dpr 164/2002) sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato e sono retribuiti. Quindi le giornate che sono interessate da questa peculiare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non vengono escluse dal computo per il riconoscimento dell'incentivo economico.
I sostituti d'imposta, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio, devono rivedere i conteggi tenendo conto anche di quest'ultimo orientamento per attribuire il premio o recuperarlo tramite compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1990).

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