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Decreto Ristori: le misure per il lavoro

Pubblicato il 06 novembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Nella circolare n. 22 del 5 novembre 2020, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le misure per il lavoro e il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati introdotte dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020).
Il provvedimento consente di estendere, anche fino al 2021, la possibilità di ricorrere, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai seguenti trattamenti di integrazione salariale:
- Cassa integrazione ordinaria;
- Assegno ordinario;
- Cassa integrazione in deroga
per una durata massima di sei settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Agosto e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane.
Con riferimento alla determinazione del contributo addizionale il decreto fissa la misura dello stesso sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro:
- che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai recenti provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.
L’avvio delle procedure di licenziamento e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo sono vietate fino al 31 gennaio 2021.
Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, possono godere dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021. Il beneficio può essere applicato entro il limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di precedente richiesta di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, presentata ai sensi del decreto Agosto, il datore di lavoro può rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto in esame.

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