Con risposta all’interpello n. 536/2020 del 6 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito Iva maturato successivamente alla istanza di concordato preventivo può essere compensato con debiti fiscali e contributivi maturati nel medesimo periodo e, quindi, post deposito dell’istanza di concordato; l’Agenzia chiarisce, altresì, che la compensazione può operare anche se nel periodo precedente alla domanda di concordato, fossero sorti debiti tributari iscritti a ruolo e non versati di importo superiore a 1.500 euro.
L’Agenzia nel rispondere all’istanza rinvia a quanto dalla stessa precisato nella circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, nella quale si affermava che: "la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa."