La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11882/2020, ribadisce ancora una volta che l’impresa che propone un concordato in continuità può pagare i creditori privilegiati oltre il termine annuale dall’omologazione del piano, così come previsto dall’art. 186-bis, comma 2, lett. c), L.F., a condizione che sia loro riconosciuto il diritto di voto “compensativo” della perdita economica derivante dal ritardo nell'incasso del proprio credito.
Nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, secondo criteri che devono essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta (Cassazione civile, sez. I, 18 Giugno 2020, n. 11882).