Notizia

Fondo perduto potenziato nelle zone rossa e arancione

Pubblicato il 12 novembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il contributo a fondo perduto a favore delle attività individuate dai recenti Decreti Ristori è costruito su un modello ad assetto variabile che ristora i beneficiari secondo una scala di valori proporzionale all'ampiezza delle misure restrittive subite per effetto dei D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre. L’ammontare del contributo dipenderà dunque da una pluralità di parametri (a seconda se l’attività esercitata in una zona gialla, arancione o rossa e se è colpita da specifiche misure restrittive). Per quantificare il nuovo contributo a fondo perduto occorrerà fare riferimento all'ubicazione del domicilio fiscale o della sede operativa dell'attività. Per gli operatori economici le restrizioni sono declinate sulla base di 2 variabili: la tipologia dell’attività svolta e il contesto territoriale, con uno spettro che va da attività sospese o limitate su tutto il territorio nazionale ad attività aperte anche nelle zone rosse. 
Nello specifico, l’allegato 1 del nuovo Decreto individua le attività (codici Ateco) e i relativi coefficienti settoriali da utilizzare per il calcolo dell’ammontare cui si ha diritto. Inoltre, vengono individuate altre attività e, in particolare, quelle con codici Ateco 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi) – già ricomprese nell'allegato 1 – che potranno beneficiare di una maggiorazione di 50 punti percentuali sul coefficiente settoriale nel caso in cui abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone arancioni o rosse. Nell’allegato 2 del Decreto è riportato un ulteriore elenco di attività che potranno accedere al fondo perduto esclusivamente a condizione che siano ubicate in una zona rossa.
Individuate le variabili, per il calcolo dell'ammontare, occorrerà moltiplicare la differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020 per il coefficiente dimensionale e per il coefficiente settoriale.
Si ricorda, inoltre, che la normativa prevede i seguenti valori minimi e massimi: le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone avranno diritto rispettivamente a un contributo minimo di 1.000 o 2.000 euro (valori a cui si dovrà applicare il solo coefficiente settoriale); il fondo perduto non potrà superare 150.000 euro.