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Nei bilanci 2020 l’incrocio ammortamenti-rivalutazioni

Pubblicato il 13 novembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Nell’articolo pubblicato il 13 novembre 2020 sul “Il Sole 24 Ore”, vengono messe all’attenzione del lettore due questioni relative all’incrocio ammortamenti-rivalutazioni che si auspica vengano chiarite nella emananda circolare dell’Agenzia delle Entrate. Il tema attiene alla possibilità per le imprese di poter rivalutare i beni strumentali, materiali o immateriali, e le partecipazioni in società controllate e collegate - con esclusione degli immobili merce - e la facoltà di sospendere, sino al 100%, gli ammortamenti da imputare a Conto economico, pur consentendone la deduzione fiscale; in merito, appunto, si pongono le seguenti domande:
1)Si può rivalutare un bene strumentale per il quale sia stato sospeso l’ammortamento contabile 2020? (la risposta dovrebbe essere positiva per una pluralità di motivi). 
2)E’ possibile procedere alla rivalutazione dello stesso bene in parte con la riduzione del fondo ammortamento (o del suo equivalente di mancato stanziamento) e in parte con l’incremento del valore lordo? 
In tal senso si era espressa più volte l’Assonime, ad esempio nella circolare n. 23/2006, in cui si ipotizzava proprio che all’incremento del valore dell’attivo possa accompagnarsi una riduzione del fondo ammortamento. Si attende, dunque, la circolare dell’Agenzia delle entrate che consentirà un più agevole e sicuro mezzo per la redazione dei prossimi bilanci.
Transazione fiscale e previdenziale, accordi di ristrutturazione incerti
Un importante novità è in arrivo dal D.L. sull’emergenza Covid in tema di transazione fiscale e previdenziale nelle procedure concorsuali.
È infatti stato approvato un emendamento che rende possibile l’anticipazione, al momento della conversione in legge, dell’istituto della transazione fiscale così come messo a punto prima dal Codice della crisi e poi rivisto dal correttivo (Codice della Crisi che si ricorda è stato quasi interamente rinviato a settembre 2021). L’emendamento accoglie l’estensione della transazione dagli accordi di ristrutturazione ai concordati preventivi e ne allarga espressamente l’applicazione anche ai debiti contributivi (permettendo di superare la linea di estrema rigidità assunta sinora da Inps). Tuttavia, non mutua dal correttivo il limite di tempo entro il quale, Fisco o Inps devono rispondere alle proposte di ristrutturazione

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