A fronte della possibilità di non stanziare nel bilancio 2020 fino al 100% degli ammortamenti, il comma 7-ter, articolo 60, D.L. 104/2020, prevede che debba essere costituita una specifica riserva indisponibile. La riserva deve essere costituita per un importo pari agli ammortamenti non stanziati in bilancio, anche se in verità l’impatto sul risultato d’esercizio è mitigato dall’obbligo di rilevare le imposte differite. La riserva indisponibile deve essere costituita accantonando, per quanto occorrente, l’utile risultante dal bilancio dell’esercizio nel corso del quale gli ammortamenti non sono stati stanziati. Tale destinazione, vincolata per legge, impedisce ai soci di destinare diversamente tale parte di utile. L’apposizione del vincolo di indisponibilità non richiede necessariamente una girocontazione contabile delle riserve disponibili, essendo sufficiente la rilevazione di tale vincolo, anche solo in nota integrativa. Si potrà annotare, ad esempio, «versamento soci in conto capitale indisponibile ex articolo 60, comma 7-ter, D.L. 104/2020». In ogni caso, quand’anche contabilmente girocontata ad una apposita riserva indisponibile, la riserva utilizzata non perde la propria stratificazione fiscale (riserva di utili, di capitale, in sospensione di imposta). Il vincolo di indisponibilità fa sì che la riserva non solo non possa essere distribuita ai soci, ma che non possa essere utilizzata anche per qualunque altro scopo, quali ad esempio la copertura perdite o l’aumento gratuito del capitale sociale.