L’articolo 196 del DDL di Bilancio 2021 prevede che per i contribuenti trimestrali le fatture emesse dal 2021 potranno essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Ne consegue che i contribuenti trimestrali dal 2021 potranno registrare le fatture emesse, relative alle operazioni effettuate in ciascun trimestre entro il mese successivo al trimestre medesimo e quindi in tempo utile per predisporre la liquidazione periodica trimestrale che scade il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Il maggior termine è infatti limitato ai soggetti che hanno optato per la liquidazione Iva trimestrale. Attualmente l’articolo 23, D.P.R. 633/1972, fissa il termine nel giorno 15 del mese successivo a quello della operazione, che per i contribuenti trimestrali non aveva alcuna relazione con la liquidazione periodica Iva.