La decisione di limitare a una sola sede aziendale il perimetro degli esuberi non esime il datore, nella fase di avvio della procedura di mobilità, dalla illustrazione della specifica situazione del personale delle altre sedi dell'impresa. Allo scopo di poter valutare la infungibilità e la obsolescenza delle mansioni svolte dai dipendenti della (sola) unità produttiva interessata dalla procedura di mobilità, è necessario che nella comunicazione scritta ai sindacati sia delineato il più ampio contesto occupazionale da cui l'impresa nel suo complesso è contraddistinta.
La Cassazione ha espresso questi principi (ordinanza 25389/2020) osservando che, se da un lato la platea dei lavoratori coinvolti da una riduzione di personale può essere limitata a un reparto, settore o stabilimento, d'altro lato il datore deve esporre le oggettive esigenze tecnico/produttive che giustificano il più ridotto ambito nel quale selezionare gli esuberi.La Cassazione ribadisce che è pienamente coerente con l'impianto normativo (legge 223/1991) una procedura di mobilità che restringa a una unità produttiva il perimetro dei licenziamenti, ma rimarca che il datore deve offrire ampia illustrazione delle ragioni aziendali che, su un piano oggettivo, giustificano la scelta aziendale.
La comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità, in altri termini, può avvenire nell'ambito di una singola unità produttiva, ma il più limitato campo di selezione deve non solo rispondere ad oggettive esigenze organizzative, produttive o tecniche dell'impresa, ma essere adeguatamente illustrato nella comunicazione iniziale ai sindacati per consentire loro la verifica sulla ricorrenza dei presupposti oggettivi. Se manca questo secondo passaggio, la procedura di mobilità risulta viziata e i dipendenti vantano la tutela risarcitoria prevista dall'articolo 18, comma 5, dello statuto dei lavoratori (indennità tra 12 e 24 mensilità).
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte era relativo al licenziamento di un gruppo di analisti, tutti appartenenti alla stessa sede aziendale, da parte di un'impresa informatica attiva attraverso più unità produttive. La scelta di circoscrivere l'ambito dei licenziamenti ad una singola sede aziendale era stata giustificata con la infungibilità e la obsolescenza delle mansioni ivi svolte. La Corte d'appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, non essendo state illustrate le funzioni rese dal personale nelle altre sedi aziendali, i licenziamenti erano affetti da violazione procedurale, con condanna dell'impresa a pagare un'indennità risarcitoria di 12 mensilità.