Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda ha subìto vari cambiamenti. La normativa è complessa e non priva di dubbi. Ma è ora possibile affermare che i beneficiari del bonus per giugno (luglio per attività stagionali) possono usarlo in compensazione dopo il pagamento. Invece il tax credit per i mesi di ottobre, novembre e dicembre non è “omnibus”: spetta alle imprese operanti (ovunque) nei settori di cui all’allegato 1 al D.L. 137/2020 (palestre, alberghi, discoteche, etc.) che hanno subìto le restrizioni del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. I Decreti “Ristori” rinviano alle disposizioni dell’articolo 28, D.L. 34/2020, in quanto compatibili, stabilendo che l’estensione all’ultimo trimestre 2020 si applica a tutte le imprese individuate, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente. Restano invariate le modalità di utilizzo del credito, e anche quelle di maturazione (in seguito all’avvenuto pagamento). Nella Relazione illustrativa del D.L. è stato inoltre chiarito che il versamento del canone di dicembre 2020 effettuato in seguito, nel 2021, consente di fruire del bonus.