Il prossimo invio della dichiarazione dei redditi delle società di capitali riporta all'attenzione la tematica della barratura relativa al possesso della documentazione per ciò che concerne la disciplina dei prezzi di trasferimento, applicando eventualmente l'istituto della remissione in bonis. Ciò in base a quanto previsto per la documentazione del patent box. La circolare n. 28/E/2020 al § 5.1 apre alla possibilità di un esercizio tardivo dell'opzione OD purché si rispettino le condizioni previste dall'istituto della remissione in bonis e purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Per beneficiare della remissione in bonis è necessario che il contribuente: abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ovvero la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso secondo la circolare n. 38/E/2012, § 1.2) e versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997.