La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26977/2020, ha statuito che il provvedimento di improcedibilità dell’istanza di interpello non è un atto impugnabile poiché non rappresenta una valutazione nel merito effettuata dall’ufficio. Si tratta di un mero documento interlocutorio che non manifesta alcuna posizione sulla richiesta del contribuente.