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Termini prorogabili per la formazione finanziata dal Fondo nuove competenze

Pubblicato il 24 novembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il termine dei 90 giorni per concludere il percorso di sviluppo delle competenze non è perentorio. Anpal ha pubblicato le prime Faq in risposta ai numerosi quesiti pervenuti sull’utilizzo del Fondo nuove competenze, sciogliendo alcuni dubbi che pesavano sulla presentazione delle istanze.
Una delle questioni più urgenti era proprio quella dei termini previsti dal decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, apparentemente molto stringenti, rispetto ai quali Anpal sposa una linea flessibile. Le Faq aprono innanzitutto alla possibilità che il termine dei 90 giorni (o 120 nel caso domanda da parte del Fondo interprofessionale) possa essere prorogato su motivata richiesta dell’azienda. Inoltre si chiarisce che il percorso formativo potrà essere avviato direttamente nel 2021. Anche il termine del 31 dicembre 2020 vale soltanto per la stipula dell’accordo sindacale, mentre non deve essere rispettato né per la presentazione dell’istanza, né per l’avvio della formazione.
Non convince, invece, la posizione espressa nelle Faq di conteggiare tutti i termini in giorni di calendario, anziché lavorativi, dato che la norma è impostata sulla rimodulazione dell’orario di lavoro.
Sulla cumulabilità del Fondo nuove competenze con altre forme di sostegno del reddito (Cig, trattamenti di integrazione salariale in deroga, contratti di solidarietà) le Faq confermano l’alternatività delle misure avuto riguardo agli stessi lavoratori. Ciò significa che non è possibile richiedere l’intervento del Fondo per gli stessi dipendenti nello stesso periodo temporale, mentre non è esclusa la possibilità di un utilizzo in successione. Così come non è esclusa la possibilità di coesistenza degli strumenti nella stessa azienda per lavoratori diversi.
Per ciò che riguarda il costo del lavoro finanziabile (che dovrà essere preso in considerazione per la quantificazione degli oneri da indicare nell’istanza), Anpal chiarisce che è rimborsabile il costo diretto, costituito da retribuzione e contributi assistenziali e previdenziali. Con esclusione quindi delle voci indirette e differite (mensilità aggiuntive e Tfr). Sarà comunque possibile procedere ad aggiustamenti in corso d’opera e al momento della rendicontazione finale riguardo al numero dei lavoratori e di ore effettivamente svolte in formazione.
Riguardo ai profili tecnici di progettazione formativa e dei percorsi di sviluppo delle competenze, le Faq lasciano intendere che non spetta ad Anpal, bensì alle Regioni interessate, la valutazione dei profili tecnici e di coerenza del progetto formativo con i requisiti previsti dal decreto interministeriale. Una posizione, questa, che può suscitare qualche perplessità perché il Fondo è una misura nazionale e riguarda la formazione che non impegna risorse regionali. Inoltre si pensi ai problemi che potrebbero presentarsi per le aziende multilocalizzate.
Il coinvolgimento delle Regioni interessate, che dovranno esprimersi nel termine di 10 giorni, altrimenti varrà il silenzio-assenso, dovrebbe piuttosto riguardare l’eventuale presenza nel territorio di un’offerta formativa a catalogo coerente o sovrapponibile a quella programmata dall’azienda, in un’ottica di razionalizzazione di impiego delle risorse pubbliche e di facilitazione dell’impresa nella realizzazione dei progetti formativi. Chiaro è che un coinvolgimento più forte della Regione si dovrebbe avere nell’ipotesi, contemplata dal decreto interministeriale, di cofinanziamento con ulteriori risorse dei programmi operativi regionali di Fondo sociale europeo sulle politiche attive.

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