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Transfer pricing, in Redditi 2020 basta l’indicazione

Pubblicato il 28 novembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il provvedimento n. 360494/2020 dell’Agenzia delle entrate sulla documentazione necessaria per ottenere la penalty protection (articolo 1, comma 6 e dall’articolo 2, comma 4-ter, D.Lgs. 71/1997) in materia di transfer pricing ha effetto per la documentazione relativa al periodo di imposta in corso alla 23 novembre 2020. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare la documentazione relativa al periodo d’imposta 2019 continua quindi a essere redatta secondo le regole del provvedimento del 22 settembre 2010. Un effetto di questa particolare decorrenza è che nella dichiarazione dei redditi in corso di presentazione si dovrà barrare la casella nel rigo RS106 e non sarà necessario firmare la documentazione elettronicamente con marca temporale, come previsto dal punto 5.1.2 del nuovo provvedimento.

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Scadenza del 30 novembre 2024
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Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).