Il provvedimento n. 360494/2020 dell’Agenzia delle entrate sulla documentazione necessaria per ottenere la penalty protection (articolo 1, comma 6 e dall’articolo 2, comma 4-ter, D.Lgs. 71/1997) in materia di transfer pricing ha effetto per la documentazione relativa al periodo di imposta in corso alla 23 novembre 2020. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare la documentazione relativa al periodo d’imposta 2019 continua quindi a essere redatta secondo le regole del provvedimento del 22 settembre 2010. Un effetto di questa particolare decorrenza è che nella dichiarazione dei redditi in corso di presentazione si dovrà barrare la casella nel rigo RS106 e non sarà necessario firmare la documentazione elettronicamente con marca temporale, come previsto dal punto 5.1.2 del nuovo provvedimento.