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Transfer pricing, in Redditi 2020 basta l’indicazione

Pubblicato il 28 novembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il provvedimento n. 360494/2020 dell’Agenzia delle entrate sulla documentazione necessaria per ottenere la penalty protection (articolo 1, comma 6 e dall’articolo 2, comma 4-ter, D.Lgs. 71/1997) in materia di transfer pricing ha effetto per la documentazione relativa al periodo di imposta in corso alla 23 novembre 2020. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare la documentazione relativa al periodo d’imposta 2019 continua quindi a essere redatta secondo le regole del provvedimento del 22 settembre 2010. Un effetto di questa particolare decorrenza è che nella dichiarazione dei redditi in corso di presentazione si dovrà barrare la casella nel rigo RS106 e non sarà necessario firmare la documentazione elettronicamente con marca temporale, come previsto dal punto 5.1.2 del nuovo provvedimento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 09 febbraio 2026
Bonus pubblicità 2025

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).