La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25501/2020 ha stabilito che il socio di società a ristretta base partecipativa è chiamato a fornire la prova contraria anche in ragione dei costi ritenuti indeducibili per la società. La ripartizione dell’onere della prova nel rapporto tributario segue le regole dall’articolo 2697, cod. civ., questo significa che l’Agenzia è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. In presenza di prova presuntiva, il principio secondo cui l’onere di prova grava, in prima battuta, sull’amministrazione risulta sovvertito solo se ci sono presunzioni legali relative, le quali attribuiscono l’onere di prova al contribuente. Una vera e propria manipolazione del criterio di ripartizione dell’onere di prova si registra poi con le presunzioni cosiddette “giurisprudenziali”. La questione certamente si aggrava se – come stabilito dalla pronuncia della Cassazione n. 25501/2020 – tale presunzione, già alterata, viene estesa anche ai costi ritenuti indeducibili per la società. Si noti che l’ordinanza della Corte equipara i costi indeducibili in genere – come possono esserlo, ad esempio, i maggiori ammortamenti – ai ricavi in nero.