La CTR Piemonte, con la sentenza n. 618/I/2020, ha statuito che non ha fondamento giuridico il richiamo all’articolo 2120, cod. civ. per giustificare l’indeducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori (Tfm) per la parte eccedente quella calcolata secondo i criteri del Tfr dei lavoratori dipendenti.