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Esonero contributivo alternativo alla Cig calcolato su retribuzioni con ratei delle mensilità aggiuntive

Pubblicato il 01 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con il messaggio 4487/2020, Inps ha fornito ulteriori informazioni per la fruizione dello sgravio contributivo alternativo all’utilizzo degli ammortizzatori con causale Covid-19.
Viene precisato che, per usufruire dell'esonero, i datori di lavoro devono inoltrare all'Inps, attraverso la funzione "contatti" del cassetto previdenziale alla voce "assunzioni agevolate e sgravi – sgravio art. 3 del Dl 14 agosto 2020, n. 104", l'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020" nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione secondo il Dpr 445/2000:
- le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la stessa matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione globale citata in precedenza;
- l'importo dell'esonero.
L'Inps evidenzia che il codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall'articolo 27 del Dlgs 148/2015, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito da Fsba.
In merito alle verifiche dei dati esposti, propedeutiche all'attribuzione del codice, viene precisato che le stesse devono intendersi meramente formali e finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio/giugno sia presente almeno un'autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Dl 18/2020.
L'esonero può essere fruito, per un massimo di 4 mesi, dal mese competenza agosto al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro 31 gennaio 2021). Se i datori di lavoro intendono recuperare l'esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (uniemens/vig); esse, vanno effettuate con ticket e l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza telematizzata "Dichiarazione Compensazione".
Infine, in merito al calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero, viene precisato che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Tale chiarimento, precisa l'Inps, scaturisce in riferimento alle disposizioni contenute nella circolare 9/2017 dove era specificato che la retribuzione globale, base di calcolo dell'importo dell'integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale.

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