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Le dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo possono prevalere su quelle in giudizio

Pubblicato il 02 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di cassazione (sentenza 24208/2020 ) si sofferma nuovamente sul valore delle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo per il giudice chiamato a valutare la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo al datore del lavoro, soprattutto nel caso in cui quest'ultimo non abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico.
La vicenda giudiziaria interessava dapprima il tribunale di Lecco, che respingeva il ricorso di una società nei confronti dell'Inps avente a oggetto un'opposizione a un verbale di accertamento a seguito del quale l'istituto aveva addebitato i contributi omessi per quattro collaboratori coordinati e continuativi, il cui rapporto era stato riqualificato in lavoro subordinato.
Contro la sentenza, la società proponeva appello lamentando che la ritenuta subordinazione era contraddetta dalle risultanze istruttorie confermative della totale autonomia dei lavoratori.La società evidenziava che l'Inps:
– aveva erroneamente valutato l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo, che non potevano avere valore neppure di presunzione semplice:
– non aveva provato gli elementi imprescindibili per qualificare il rapporto come subordinato.
La società proponeva ricorso per Cassazione sostenuto da due motivi. Con il primo lamentava che la decisione della Corte d'appello aveva attribuito maggior rilievo alle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori verbalizzanti rispetto a quelle rese in giudizio. La Corte riteneva questo motivo di ricorso privo di pregio:
– asserendo che «il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione…impone infatti al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito… Il requisito dell'autosufficienza non può peraltro ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti (nella specie diverse decine), affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti»;
– sottolineando che il giudice può attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cassazione 17555/2002), e che «i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio» (Cassazione 11900/2003; 3527/2001; 9384/1995).
A ciò si aggiunga che, secondo la Cassazione, la sentenza del giudice territoriale di secondo grado aveva evidenziato l'illegittimità dei contratti di collaborazione autonoma di taluni dei lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo in quanto stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale, nonché dei contratti di lavoro a progetto per carenza di specificità.
Con secondo motivo, invece, la ricorrente lamentava che la motivazione della sentenza impugnata risultava totalmente carente quanto al recepimento del contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva piuttosto che quelle rese in sede di giudizio. Il secondo motivo, evidentemente connesso al primo, non poteva che seguire la medesima sorte, anche per le ragioni esposte in precedenza. A fronte di tutto quanto esposto, la Corte di legittimità rigettava il ricorso societario.

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