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Naspi ai dirigenti senza effetto sui licenziamenti

Pubblicato il 15 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il messaggio Inps 4464/2020 del 26 novembre scorso ha equiparato i dirigenti agli altri lavoratori per quanto attiene alla possibilità di accedere alla Naspi in caso di adesione a un accordo sindacale che preveda la risoluzione consensuale incentivata del rapporto di lavoro, secondo il meccanismo introdotto dall’articolo 14 del decreto Agosto (Dl 104/2020) e confermato dall’articolo 12 del decreto Ristori (Dl 137/2020).
Qualcuno si è chiesto se tale equiparazione potesse far dubitare dell’esclusione del licenziamento individuale dei dirigenti dal novero dei recessi attualmente vietati.
Si tratta di un dubbio del tutto infondato. La norma di legge sul blocco dei licenziamenti, reiterata senza variazioni sul punto nei diversi provvedimenti emergenziali che si sono succeduti nel tempo, è infatti estremamente chiara nel definire il perimetro dei recessi vietati, anche attraverso precisi riferimenti normativi. Vi rientrano i licenziamenti collettivi (procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991) e i licenziamenti individuali «per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 luglio 1966, n. 604». In quest’ultima tipologia di recesso certamente non rientra il licenziamento individuale del dirigente, al quale la norma richiamata non si applica, per espressa disposizione della stessa legge 604/1966 (articolo 10). Né è possibile alcuna forma di applicazione analogica o estensiva, in primo luogo perché non vi è alcuna analogia tra la posizione del dirigente e quella degli altri lavoratori quanto alla facoltà di recesso, ma soprattutto perché la norma che dispone il divieto temporaneo di licenziamento, in quanto norma eccezionale, non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerati (articolo 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile).
D’altra parte, l’esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali è del tutto coerente con la loro posizione organizzativa nell’impresa, diversa da quella degli altri lavoratori, che giustifica la differente disciplina legale del rapporto di lavoro. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il divieto temporaneo di licenziamento individuale previsto dalla normativa emergenziale non si applica ai dirigenti. Né il riconoscimento ai dirigenti del beneficio della Naspi in caso di risoluzione consensuale del rapporto conseguente a un accordo sindacale sulle uscite incentivate si pone in contrasto con tale conclusione. Lo strumento dell’accordo sindacale che consente di accedere alla Naspi nonostante la volontarietà della cessazione del rapporto ha di mira, in linea di massima e per sua natura, situazioni collettive, che in tempi “normali” vengono gestite con le procedure di licenziamento collettivo, le quali includono anche i dirigenti. Giusto quindi che anche questi ultimi beneficino della Naspi.
Ma far derivare da ciò una pretesa equiparazione dei dirigenti agli altri lavoratori quanto al divieto di licenziamento individuale sarebbe del tutto fuor di luogo, illogico e soprattutto in netto contrasto con la norma di legge.

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