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Brexit: modalità di rilascio A1 per periodi di lavoro 2021

Pubblicato il 23 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 4805 del 22 dicembre 2020, con cui fornisce chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 per periodi di lavoro il cui termine si colloca in data successiva alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e dunque dopo il definitivo recesso del Regno Unito dall’unione europea.
I cittadini dell’Unione europea che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che, a norma del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono detta situazione fintantoché continuino a trovarsi senza soluzione di continuità nella fattispecie sopra descritta.
Qualora siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre 2020 richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse dovranno essere accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.
Anche per i cittadini dei Paesi terzi a cui si applicano, ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972, potranno essere rilasciate, in presenza delle condizioni sopra descritte, certificazioni E101 con data finale successiva al 31 dicembre 2020 (art. 30, par. 1, lett. g), del Titolo III dell’accordo di recesso) fermo restando, nel caso di distacchi, il limite massimo di 12 mesi per la durata del periodo certificato.
Per quanto riguarda, invece, le richieste già pervenute relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre 2020, laddove le stesse non abbiano trovato accoglimento, le Strutture territoriali dell’Istituto procederanno, previa comunicazione al richiedente, alla rettifica d’ufficio, mediante l’emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell’intero periodo richiesto, purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dal modello A1/E101.

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