Notizia

Demansionamento: la perdita di chance non è automatica

Pubblicato il 31 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La modifica in senso riduttivo delle mansioni del lavoratore non comporta, di per sé, la perdita di chance o di altre potenzialità occupazionali, né determina automaticamente la perdita di aggiuntive possibilità di guadagno. Come affermato dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, 17 dicembre 2020, n. 29012 ), a tal fine è infatti necessario che il lavoratore offra la prova dell'ulteriore danno risarcibile.
Più precisamente, con particolare riferimento alla perdita di chance, i giudici hanno ricordato che per dimostrare tale danno, attuale e astrattamente risarcibile, è ben possibile basarsi su un calcolo di probabilità o su presunzioni, ma non è mai consentito sopperire alla mancanza di prova tentando di fare ricorso a una valutazione equitativa ai sensi dell'articolo 1226 del Codice civile. Del resto, tale articolo ha la sola finalità di permettere di porre rimedio all'impossibilità di provare l'ammontare preciso di un certo danno risarcibile, danno la cui esistenza deve comunque risultare incontestata o essere stata adeguatamente provata.
In tal senso, al di là di quanto affermato nella pronuncia in commento, basti solo pensare al testo del predetto articolo, il quale afferma chiaramente che «Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa».
Come specificato dalla Corte di cassazione oltretutto, a ritenere diversamente, ovverosia facendo conseguire automaticamente al demansionamento un danno risarcibile da perdita di chance, si finirebbe per giungere alla conclusione, inammissibile, che in tutti i settori lavorativi vi sia una sorta di automatismo della carriera e, quindi, un'automaticità del raggiungimento del massimo livello lavorativo, a prescindere da qualsivoglia discrezionalità degli avanzamenti di carriera (che, invece, sussiste in quasi in tutti gli ambiti).
Nel caso di specie, il lavoratore, a sostegno della propria richiesta di danni patrimoniali e non patrimoniali qualificati come danni alla professionalità e perdita di chance, aveva addotto l'applicazione degli articoli 12 delle preleggi, 115 e 116 del Codice civile e 1226, 2087, 2697 e 2792 del Codice civile. Ma alla Corte di cassazione non è bastato: in assenza di un'adeguata prova dei presupposti per il riconoscimento dell'ulteriore pregiudizio, la decisione del giudice del merito di non riconoscere i danni connessi all'automatismo di carriera è stata confermata.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2026
5‰ 2026 adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 /REDDITI 2026, da parte degli ETS / associazioni spo...

Scadenza del 15 aprile 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine...

Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).