Approda in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2021). Il provvedimento, che entra in vigore il 1° gennaio 2021, contiene molteplici novità in materia di lavoro e legislazione sociale:
Conferma dell'ulteriore detrazione d'imposta - il comma 8, conferma l'ulteriore detrazione spettante ai sensi dell'art. 2, comma 2, Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3, per i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato superiori a 28.000 euro. Invariate le fasce di ulteriore detrazione spettante da 28.000 a 35.000 e da 35.000 a 40.000 euro e decrescenti all'aumentare del reddito percepito. La precedente disposizione limitava la vigenza dell'ulteriore detrazione alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Sgravi contributivi per le assunzioni di giovani - ai sensi del successivo comma 10, le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato intervenute nel biennio 2021-2022 possono beneficiare dell'esonero riconosciuto dall'art. 1, commi da 100 a 105 e 107, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 100% della contribuzione a carico azienda per un periodo massimo di trentasei mesi ed entro il limite di importo massimo pari a 6.000 euro annui.
Come precedentemente previsto, lo sgravio è riconosciuto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il 36° anno di età.
La novella legislativa, pur omettendo di citare il precedente requisito richiesto ai lavoratori dell'assenza di rapporto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, parrebbe intendersi in continuità con le precedenti disposizioni e, come tale, vigente ai sensi del comma 101 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il predetto esonero contributivo è, inoltre, esteso a quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o in una unità produttiva nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Fermo restando i principi generali in materia di agevolazioni contributive previste dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero ai licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.
L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Assunzione donne - le assunzioni di donne lavoratrici, effettuate nel biennio 2021-2022, potranno beneficiare dell'esonero previsto dall'art. 4, commi da 9 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura del 100% del contributi a carico azienda e nel limite massimo di importo annuo pari a 6.000 euro.
Pertanto, l'agevolazione è fruibile per la durata massima di 12 mesi elevabili a 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
Il comma 17 subordina il godimento dell'incentivo alla realizzazione di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Estensione della decontribuzione SUD - il comma 161, estende la misura straordinaria introdotta dall'art. 27, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, sino al 31 dicembre 2029 modulandola come di seguito:
- 30% di esonero dei contributi previdenziali a carico azienda sino al 31 dicembre 2025;
- 20% di esonero dei contributi previdenziali a carico azienda per gli anni 2026-2027;
- 10% di esonero dei contributi previdenziali a carico azienda per gli anni 2028-2029.
L'agevolazione è concessa per il periodo 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". I successivi periodi sono concessi previa adozione dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi del predetto art. 108, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e nel rispetto della condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Proroga dei contratti a tempo determinato - la deroga alla proroga dei contratti a tempo determinato, prevista dall'art. 93, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito e modificato, è esteso sino al 31 marzo 2021.
La norma consente di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 19, comma 1, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Proroga CIG Covid-19 - i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per le cause connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, di cui agli artt. da 19 a 22 del Decreto Cura Italia, per una durata massima di dodici settimane.
In particolare, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria il periodo di dodici settimane dovrà essere collocato tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021. Diversamente, le predette dodici settimane di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga potranno essere richieste nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.
Le precedenti settimane richieste ai sensi del Decreto Ristori, qualora collocate, anche parzialmente, successivamente al 1° gennaio 2021, erodono le settimane richiedibili ai sensi della legge di stabilità 2021.
Esonero per le imprese No-CIG - le imprese che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di bilancio, potranno richiedere l'esonero dal versamento dei contributi a loro carico - nei medesimi termini contenuti dall'art. 3 del Decreto Agosto - per un ulteriore periodo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei contributi e dei premi dovuti all'INAIL.
Blocco dei licenziamenti - Fino al 31 marzo 2021 restano precluse le procedure di licenziamento collettivo e sospese quelle pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso sia impiegato in un appalto e successivamente riassunto dal nuovo appaltatore in forza della legge, del contratto collettivo o di una clausola del contratto di appalto.
Resta, altresì, preclusa sino alla medesima data la possibilità di recedere individualmente dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano sospese le procedure di cui al successivo art. 7.
Il predetto blocco non opera:
- per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività, conseguenti alla messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale dell'attività, ovvero nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri un trasferimento d'azienda o cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2112, Cod. Civ.;
- per le fattispecie di fallimento senza esercizio provvisorio dell'attività d'impresa. Ove l'esercizio provvisorio sia disposto per un determinato ramo dell'azienda, il blocco opera esclusivamente per i settori non compresi nello stesso.
nelle ipotesi di accordo aziendale, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con accesso al trattamento di disoccupazione e limitatamente ai lavoratori aderenti.