La Legge di Bilancio 2021 concede alle imprese una estensione del riallineamento fiscale: il comma 83, L. 178/2020 aggiunge un nuovo comma 8-bis all’articolo 110, D.L. 104/2020, prevedendo che la facoltà di riallineare – nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 - il (minor) valore fiscale a quello contabile di cui all’articolo 14, L. 342/2000 si estende anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Le schede parlamentari di accompagnamento al disegno di Legge di Bilancio introducono una certa confusione, parlando di estensione della rivalutazione, ma è chiaro che la nuova disposizione riguarda il solo riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio e non la rivalutazione. Diversamente dalla rivalutazione, il riallinea-mento non necessita di un’iscrizione contabile con emersione dell’apposita riserva nel patrimonio netto. Proprio per questo, tuttavia, il comma 4 dell’articolo 10, D.M. 162/2001 prevede che, per l’importo corrispondente ai maggiori valori riallineati al netto dell’imposta sostitutiva, debba essere vincolata una riserva libera, che acquisisce il regime di sospensione d’imposta, ovvero, in caso di incapienza di riserve utilizzabili, venga vincolata allo scopo una corrispondente quota del capitale sociale. In entrambi i casi è possibile evitare il vincolo versando una ulteriore imposta sostitutiva del 10% a titolo di affrancamento della riserva.