Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto dell'11 dicembre 2020 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020, n. 310, ha provveduto a determinare il tasso d'interesse legale nella misura dello 0,01 % con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
In base a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice Civile infatti il Ministero del Tesoro può modificare unilateralmente il tasso d'interesse legale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce, determinando tale variazione in funzione del rendimento medio dei titoli di Stato (scadenza non oltre 12 mesi) e dell'andamento del tasso d'inflazione.
Per effetto dell'intervenuta modifica al tasso legale (per il 2020 era pari allo 0,05%) l'Inps, con la circolare n. 152 del 22 dicembre 2020 , è intervento per fornire indicazioni in merito al calcolo delle somme aggiuntive dovute per versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali omessi o versati oltre le scadenze previste, nonché sugli eventuali interessi dovuti dal medesimo Istituto sul pagamento delle prestazioni a suo carico.
In particolare, per effetto di quanto disposto dall'articolo 116, comma 15 della legge n. 388/2000, le somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali il cui versamento sia stato omesso o effettuato in ritardo, sono soggette alla riduzione delle sanzioni civili nella misura prevista per gli interessi legali (fissati per il 2021 nello 0,01%).
L'istituto precisa tuttavia che la riduzione delle sanzioni sia applicabile solo nel caso in cui i contributi dovuti siano stati integralmente versati. Dal punto di vista temporale, il nuovo minor tasso si applica ai versamenti contributivi la cui scadenza decorra a partire dal primo gennaio 2021. Alle posizioni debitorie pendenti, le quali possono interessare anni differenti, l'Istituto conferma che calcolerà gli interessi dovuti in ragione del tasso applicabile alle rispettive decorrenze (si veda allegato 2 della circolare n. 152/2020).
La variazione in diminuzione del tasso d'interesse legale produce effetti anche sui pagamenti delle prestazioni pensionistiche (nonché di fine servizio e di fine rapporto) a carico dell'INPS, il quale infatti riconoscerà la maggiorazione dello 0,01% sui pagamenti in ritardo decorrenti dal primo gennaio 2021.