Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rileva, con la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, la sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza
causata dalla pandemia da Covid-19.
La disciplina di tale sospensione è riconosciuta in favore delle imprese che si trovino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e procedure concorsuali che determinano il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). L’applicazione della sospensione è stata inoltre riconosciuta nei casi di ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, di imprese che assumono percettori di sostegno al reddito,
che ricorrono al trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD), che ricorrono al contratto di solidarietà e nelle ipotesi di accordi e procedure di incentivo all’esodo.
In questo momento di crisi economica, il ricorso alla procedura di sospensione nelle ipotesi di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione in deroga risulta opportuna per le aziende in CIGO che non fossero nelle condizioni di adempiere all’obbligo.
L’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid-19.