L'Oic 21, § 10, evidenzia che devono essere iscritte tra le immobilizzazioni le partecipazioni destinate a una «permanenza durevole» nel patrimonio dell'impresa, attribuendo rilievo alla volontà e capacità di detenzione «per un periodo prolungato di tempo». L'assenza di una declinazione quantitativa del concetto di «periodo prolungato di tempo» ha dato luogo nel tempo a contestazioni dell'Amministrazione finanziaria fondate sulla non corretta classificazione contabile delle partecipazioni cedute, finalizzate, a seconda dei casi, a disconoscere l'esenzione delle plusvalenze o la deducibilità delle minusvalenze realizzate in sede di cessione. Con il chiarimento del 3 dicembre l'Oic pone fine a possibili contrasti interpretativi, precisando che le partecipazioni debbono considerarsi detenute per un «periodo prolungato di tempo» e, quindi, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in tutti i casi in cui l'organo amministrativo intenda detenerle per un periodo di tempo «non inferiore a 12 mesi».