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Accertamento da transfer pricing fondato sul divario dal valore normale

Pubblicato il 13 gennaio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 230/2021, ha statuito che nel trasfer pricing l’antieconomicità o il risparmio di imposta non sono elementi sufficienti per fondare l’accertamento: occorre infatti che l’ufficio provi lo scostamento del prezzo rispetto al valore normale. Il contribuente è poi tenuto a dimostrare la “normalità” delle condizioni economiche concordate.

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Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dall’1.6 al 20.6:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;inv...

Scadenza del 30 giugno 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di maggio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggett...

Scadenza del 30 giugno 2025
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaborator...

Scadenza del 30 giugno 2025
Accise autotrasportatori

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