La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 230/2021, ha statuito che nel trasfer pricing l’antieconomicità o il risparmio di imposta non sono elementi sufficienti per fondare l’accertamento: occorre infatti che l’ufficio provi lo scostamento del prezzo rispetto al valore normale. Il contribuente è poi tenuto a dimostrare la “normalità” delle condizioni economiche concordate.