L’articolo 1, comma 227, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) pone a carico dell’Agenzia delle entrate l’onere di fornire un servizio ai soggetti che emettono e ricevono fatture elettroniche e che consiste nella compensazione dei debiti e crediti commerciali, definito «baratto finanziario». Dalle operazioni di compensazione sono escluse le P.A.. La compensazione effettuata mediante la piattaforma produce i medesimi effetti della estinzione della obbligazione; siamo, quindi, nell’ambito dell’articolo 1241, cod. civ. ed è una procedura certamente semplificata, che ha il vantaggio di ridurre le operazioni finanziarie con un conseguente e apprezzabile risparmio di oneri bancari, oltre che di tempo. Non c’è un preciso ambito soggettivo, anche se, facendo riferimento alle transazioni commerciali, il servizio dovrebbe essere rivolto alle imprese, e forse anche ai professionisti. È espressamente prevista l’esclusione per i soggetti sottoposti a qualsiasi procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito omologate oppure piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro Imprese.