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Rivalutabili i marchi anche non iscritti a bilancio

Pubblicato il 15 gennaio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La finalità dell’articolo 110, D.L. 104/2020, è consentire di rivalutare determinati asset senza l’obbligo di rivalutare tutti quelli rientranti in una determinata categoria omogenea, anche se ciò non si applicava ai beni immateriali (circolare n. 14/E/2017, § 5). In questo contesto va valutata la casistica dei marchi d’impresa, spesso protetti giuridicamente con la registrazione pur non essendo stati iscritti fra i cespiti. Ciò in quanto le spese di registrazione possono essere tutto sommato limitate e quindi la scelta dell’impresa può essere stata quella di spesare tutto a conto economico. Ci si domanda se in questo caso la rivalutazione sia consentita. Se si guarda al dato normativo, il comma 1 dell’articolo 110, D.L.
104/2020 richiede che i beni d’impresa risultino dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Ciò potrebbe quindi sembrare preclusivo alla rivalutazione di questi asset in quanto non iscritti. Sempre dal punto di vista contabile, la norma di rivalutazione si applica ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La rivalutazione effettuata nel bilancio civilistico dovrebbe potersi conservare anche nel consolidato, posto che non si inquadra come operazione effettuata a livello infragruppo e quindi dovrebbe poter mantenere la sua validità.