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Un avviso non salva il datore di lavoro

Pubblicato il 12 gennaio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il datore di lavoro che abbia effettuato la valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, fornito ai lavoratori i relativi dispositivi di sicurezza ed adempiute a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, in caso di infortunio ad un proprio dipendente, è esente da responsabilità soltanto ove quest'ultimo abbia assunto un comportamento esorbitante.
Nel rimarcare tale principio la Corte di cassazione con lasentenza 652/2021 depositata ieri ha confermato la responsabilità penale della titolare di un laboratorio di pasticceria in conseguenza di un grave infortunio occorso a un lavoratore a seguito della esplosione di un forno alimentato a gas Gpl. L'incidente si è verificato perché il dipendente ha messo nel forno una notevole quantità di dolci contenenti liquori determinando così una miscela esplosiva.
La sentenza, confermando quelle di merito, pone in evidenza che nella circostanza il datore di lavoro non ha svolto una adeguata attività di informazione-formazione sul rischio che correva il lavoratore nell'introdurre prodotti contenenti sostanze alcoliche, non ritenendo idonea l'apposizione di una targhetta contenente tale avvertimento. Poiché è altresì emerso che il datore di lavoro non si recava mai nel laboratorio, ne è conseguito il venir meno il dovere di vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche rientrante nel rischio che grava sulla posizione di garanzia. Né la ricostruzione dell'evento ha potuto far ipotizzare un esonero di responsabilità da parte del datore di lavoro, sancito quando il comportamento del dipendente sia abnorme, atteso che, nella fattispecie, il comportamento negligente del lavoratore non era imprevedibile, in quanto era risultato notorio l'uso del forno, con tali modalità, da parte dei lavoratori.
La sentenza pone altresì in luce due interessanti aspetti di natura processuale. Il primo si riferisce alla censura sulla contraddittorietà tra dispositivo e motivazione della sentenza, ritenendo che tale contrasto non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza, seppure non automatica, dell'elemento decisionale su quella giustificativa. Infatti, nel caso in esame, a seguito dell'intervenuta rinuncia alla prescrizione e della richiesta del giudizio del merito, da questa consegue che «il dispositivo deve prevalere sulla motivazione che apertamente non ha valutato» tale rinuncia.
Il secondo aspetto si riferisce al principio della «immanenza» previsto dall'articolo 72, comma 2, del Codice di procedura penale da intendersi che «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia, deve essere citata nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari) anche se non impugnante e non occorre, per ogni grado di giudizio, un nuovo atto di costituzione».

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