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Covid 19: richiesta e fruizione del congedo per genitori di figli in dad o disabili

Pubblicato il 14 gennaio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS, nella circolare n. 2 del 13 gennaio 2021, fornisce le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
L’INPS si sofferma sui casi di incompatibilità del congedo in relazione alle condizioni dell’altro genitore:
- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.
- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo per un altro figlio di entrambi i genitori;
- è inoltre compatibile la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori;
- è inoltre possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi ex L. n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MZ0: DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 1 - Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
- MZ1: DL n. 137/2020 - art. 22-bis comma 3 - Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza.
Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento “CodiceEvento” di “Settimana” procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità. Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento “DiffAccredito” il valore della retribuzione “persa” a motivo dell’assenza.
È prevista la compilazione dell’elemento “InfoAggEvento”, nel quale va indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Nell’elemento “Giorno" interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
- Elemento “Lavorato” = N;
- Elemento “TipoCoperturaGiorn” = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);
- Elemento “CodiceEventoGiorn” = MZ0/MZ1;
- Elemento “InfoAggEvento” di “EventoGiorn2= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Per i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento “Settimana”.

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