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Niente bonus impatriati per il rientro dopo l’aspettativa

Pubblicato il 15 gennaio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Le sorprese della circolare 33/E/20 in materia di regole per l’applicazione delle agevolazioni a favore degli impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015) non si fermano al diniego di applicabilità agli sportivi professionisti. Anche per i contribuenti che rientrano a seguito di aspettativa non retribuita con residenza all’estero totale inversione dell’interpretazione rispetto a quanto detto in precedenza dall’agenzia delle Entrate in riferimento al caso del rientro dei docenti e ricercatori (articolo 44 del Dl 78/2010) con la risoluzione 92/E/17 con impatto sia sui sostituti d’imposta, sia sui beneficiari che, facendo leva sulle indicazioni, applicano ordinariamente l’agevolazione. Apertura invece, rispetto al passato, per la castica dei lavoratori che rientrano dal distacco all’estero.
La risposta 7.13 della circolare 33/E sugli impatriati afferma che l’istituto della aspettativa non retributa produce solo meri effetti sospensivi del rapporto di lavoro per cui il rientro in Italia al termine del periodo di aspettativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro “sospeso” durante il periodo di residenza e permanenza all’estero, determina una semplice continuità con la condizione precedente al trasferimento, in un rapporto con lo stesso datore di lavoro e medesime condizioni contrattuali. Quindi questa circostanza esclude il lavoratore impatriato dalla possibilità di fruire dell’agevolazione. La risoluzione 92/E/17 risultava invece di segno opposto avendo affermato che il collocamento in aspettativa non retribuita di un docente (articolo 7 della legge 240/2010 in merito alla mobilità di professori e ricercatori universitari), non era ostativo al godimento del beneficio fiscale previsto dall’articolo 44 del Dl 78/2010 in materia di rientro cervelli «docenti e ricercatori».
In quell’occasione l’agenzia delle Entrate aveva basato la sua risposta positiva sul fatto che con l’aspettativa non retribuita si interrompe il nesso di corrispettività delle prestazioni, cioè il sinallagma del contratto di lavoro, anche se il dipendente conserva il diritto al posto di lavoro. Questa condizione è stata ritenuta ininfluente nel caso dell’impatriato seppure il principio e l’obiettivo delle due disposizioni (impatriati e rientro docenti e ricercatori) siano identici.
Più aperta invece la lettura della circolare 33/E rispetto alla risoluzione 76/E/18. Spetta l’agevolazione nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa con la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario. Non spetta invece il beneficio fiscale nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, anche se in presenza di un nuovo contratto e/o ruolo presso il medesimo datore di lavoro laddove vi sia continuità di ferie maturate, anzianità di servizio e assenza del periodo di prova.

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