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Lavoratori fragili: tutela Covid-19 con procedura semplificata

Pubblicato il 18 gennaio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Trova posto nel messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021, la disciplina riguardante la tutela dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva Covid-19 o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili. La tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità,
con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, la Legge di bilancio 2021 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.
Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. Per l’anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere
la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
È inoltre prorogata al 28 febbraio 2021 anche la previsione per cui i lavoratori fragili, possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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