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Possibile chiedere il riesame per le indennità Covid del decreto agosto respinte

Pubblicato il 19 gennaio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

I richiedenti le indennità previste dall'articolo 9 del Dl 104/2020 hanno a disposizione 20 giorni per richiedere un riesame della richiesta eventualmente rigettata. L'Inps , con messaggio 143/2021 , rende noto che i beneficiari dell'indennità Covid di 1.000,00 euro erogata a favore di lavoratori stagionali, anche somministrati o a termine dei settori previsti, degli autonomi occasionali, dei lavoratori dello spettacolo, di intermittenti e venditori a domicilio, potranno presentare istanza di riesame avverso il provvedimento di reiezione che l'istituto ha adottato sulla base delle verifiche amministrative effettuate sulla documentazione allegata alle diverse domande.
Gli esiti delle istanze sono consultabili attraverso il canale telematico con la circolare 125/2020, mediante il quale i soggetti interessati hanno potuto effettuare domanda; nello specifico occorre accedere (sia utenti privati che patronati) alla sezione Covid-19, scegliendo il servizio "Indennità 600/1.000 euro". L'esito della domanda a suo tempo presentata espone le motivazioni addotte alla reiezione della stessa e indica (seguendo lo schema indicato all'interno dell'allegato 1 al messaggio 143/2021) la documentazione da allegare al fine di superare positivamente le verifiche amministrative che l'istituto realizzerà. Eventualmente sarà possibile inviare la documentazione attraverso l'indirizzo mail dedicato riesamibonus600.nomesede@inps.it.
Tuttavia, non tutti i casi di reiezione ammettono un'istanza di riesame in via amministrativa. Se la motivazione è «reiezione forte» il richiedente potrà presentare unicamente un'azione giudiziaria.
Il termine dei 20 giorni ai fini del riesame dell'istanza decorre dal 15 gennaio o dalla data di notifica del provvedimento di reiezione se questa è successiva alla data di pubblicazione del messaggio 143/2021. Inps precisa poi che la proroga automatica dei pagamenti delle indennità già previste dal Dl 34/2020 può avvenire solo nel caso in cui il pagamento della prima indennità non sia avvenuto a seguito di un'istanza di riesame; per queste casistiche, infatti, Inps fornirà specifiche indicazioni agli operatori della sede.
In conclusione, facendo proprie le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro, l'Inps rettifica di quanto previsto dalla circolare 152/2020 per i lavoratori dello spettacolo: viene specificato infatti che il rapporto di lavoro oggetto di verifica debba essere esclusivamente a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente privo di indennità di disponibilità.

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