L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 42, confermando quanto già affermato con la precedente circolare n. 33/E/2020, § 7, ha chiarito che il lavoratore dipendente distaccato all’estero che rientra in Italia può beneficiare del regime speciale di tassazione per gli impatriati (articolo 16, D.Lgs. 147/2015) a condizione che la nuova attività lavorativa in Italia non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa presso il datore di lavoro e sempre sussistendo tutti gli altri requisiti stabiliti dalla norma.