Il Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 5 in tema di Ets, ha stabilito che se un’associazione non riconosciuta già costituita intende acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore (Ets) con personalità giuridica, a prescindere dal fatto che sia già iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), si tratta di una decisione che non consiste in una trasformazione e che deve essere comunque adottata dall’assemblea degli associati con le modalità prescritte per l’effettuazione di modificazioni statutarie da parte di un ente iscritto al Runts; inoltre, la decisione va corredata da una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga l’esistenza di un patrimonio netto non inferiore a 15.000 euro.