La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 727/2021, ha statuito che l’istituto del coacervo tra donazioni è attualmente vigente, ma non sono oggetto di coacervo le donazioni pregresse fiscalmente irrilevanti perché stipulate nel periodo in cui l’imposta di donazione non era vigente o perché esenti da imposta di donazione; l’esenzione rilevante a tale riguardo è sia quella che la legge disponesse al momento di stipula della donazione sia quella che la legge preveda al momento in cui si effettua il coacervo.