La L. 178/2020 prevede, al comma 452 dell’unico articolo, una deroga all’articolo 124, D.L. 34/2020, in virtù del quale i cosiddetti «beni Covid-19» sono soggetti, a partire dal 1° gennaio 2021, all’aliquota Iva del 5%. Questa disposizione elenca – in modo ritenuto tassativo – una serie di prodotti considerati essenziali rispetto alla pandemia in atto (ad esempio: mascherine, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, abbigliamento protettivo, termometri, detergenti disinfettanti per mani), esentati da Iva nel 2020 e passati al 5% dal 1° gennaio. La legge di Bilancio proroga l’esenzione sugli strumenti atti a diagnosticare la Covid-19, comprese le prestazioni di servizi strettamente connesse, che resteranno esenti dall’imposta sul valore aggiunto fino al 31 dicembre 2022, purché siano conformi alla normativa europea. Il medesimo comma precisa che le operazioni esenti consentono comunque la detrazione dell’Iva a monte sull’acquisto dei medesimi beni, in deroga alle regole ordinarie che limitano invece la detrazione degli acquisti relativi ad operazioni esenti, per intero (articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972) o attraverso il meccanismo del pro-rata (articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972).