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Runts, priorità ai commercialisti per il deposito

Pubblicato il 21 gennaio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Commercialisti in prima linea negli adempimenti pubblicitari presso il Runts. Per i professionisti iscritti all’albo si aprono opportunità nell’ambito della riforma a fronte dell’imminente operatività del Registro (attesa per aprile prossimo). A confermare il ruolo assegnato nel decreto Runts ai dottori commercialisti vi è anche la circostanza che gli stessi rientrano espressamente tra i soggetti deputati al deposito degli atti relativi agli enti iscritti nel Registro, accanto al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa (cui l’ente appartiene) e agli amministratori abilitati dell’ente medesimo (articolo 20, comma 2, D.M. 106/2020). Attenzione però ai criteri soggettivi e oggettivi. Come si evince dal decreto Runts, i commercialisti costituiscono l’unica categoria di professionisti espressamente ammessa ad assolvere gli adempimenti relativi agli Ets, purché nel rispetto dei limiti ivi previsti. Anzitutto, sono richiesti specifici requisiti di professionalità per lo svolgimento dei relativi compiti, dovendo gli stessi risultare iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti. Inoltre, dal punto di vista oggettivo, sono precisati gli oneri documentali che gli stessi possono porre in essere: in particolare, spetterà agli stessi il solo deposito degli atti e non anche quelli di aggiornamento dei dati dell’ente, il cui adempimento sarà invece demandato al legale rappresentante dell’Ets, agli amministratori abilitati o, in mancanza, ai componenti dell’organo di controllo dell’ente. 

Prossime scadenze

Calendario
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Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).