Commercialisti in prima linea negli adempimenti pubblicitari presso il Runts. Per i professionisti iscritti all’albo si aprono opportunità nell’ambito della riforma a fronte dell’imminente operatività del Registro (attesa per aprile prossimo). A confermare il ruolo assegnato nel decreto Runts ai dottori commercialisti vi è anche la circostanza che gli stessi rientrano espressamente tra i soggetti deputati al deposito degli atti relativi agli enti iscritti nel Registro, accanto al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa (cui l’ente appartiene) e agli amministratori abilitati dell’ente medesimo (articolo 20, comma 2, D.M. 106/2020). Attenzione però ai criteri soggettivi e oggettivi. Come si evince dal decreto Runts, i commercialisti costituiscono l’unica categoria di professionisti espressamente ammessa ad assolvere gli adempimenti relativi agli Ets, purché nel rispetto dei limiti ivi previsti. Anzitutto, sono richiesti specifici requisiti di professionalità per lo svolgimento dei relativi compiti, dovendo gli stessi risultare iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti. Inoltre, dal punto di vista oggettivo, sono precisati gli oneri documentali che gli stessi possono porre in essere: in particolare, spetterà agli stessi il solo deposito degli atti e non anche quelli di aggiornamento dei dati dell’ente, il cui adempimento sarà invece demandato al legale rappresentante dell’Ets, agli amministratori abilitati o, in mancanza, ai componenti dell’organo di controllo dell’ente.